I cittadini interessati a ottenere il beneficio economico devono presentare domanda entro e non oltre le ore 12 del 28 novembre 2015.

I cittadini interessati ad ottenere il beneficio economico dovranno presentare domanda su apposito modulo predisposto dall’Area Inclusione Sociale e Casa dell’Unione Terre d’Argine entro e non oltre le ore 12 del 28/11/2015 secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma della delibera regionale n. 1214/2015 possono partecipare al presente Concorso i nuclei familiari ISEE che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana;

- Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;

- Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;

- Residenza nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione;

- Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;

oppure

- titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita. 

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante; 

oppure 

- assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni: 

a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");

b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante. 

valore ISEE del nucleo famigliare non superiore a € 17.154,30. 

Il valore ISEE è quello "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate con scadenza 15/01/2016.

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE:

assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;

titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

essere beneficiario nell’anno 2015 di un contributo per l’”emergenza abitativa”: deliberazioni della Giunta regionale n. 2051/2011, n. 817/2012 e 1709/2013;

essere beneficiario nell’anno 2015 di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;

essere beneficiario nell'anno 2015 di contributo relativo ai soggetti di cui alla legge n. 9/2007, articolo 1, comma 1, di cui all'allegato B) alla presente deliberazione.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

a) la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione come sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;

b) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;

c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.; 

d) il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate e presentate unicamente su modulo predisposto dall’Area Inclusione Sociale e Casa dell’Unione Terre d’Argine a partire dal 26/10/2015 sino al 28/11/2015 presso:

UFFICIO TERRITORIALE DI SOLIERA via XXV Aprile n.30

Servizio Assistenza Sociale, tel. 059-568511/578/571

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