A partire da domani 1° ottobre e fino al 30 aprile 2023, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, entra in vigore il divieto di circolazione nell’area dei centri abitati di Soliera, Limidi, Sozzigalli, Appalto e Secchia per determinati veicoli.

L'ordinanza

 

Il divieto di circolazione dei veicoli privati nell’area dei centri abitati di Soliera, come da planimetrie nei seguenti allegati:

Soliera

Limidi

Sozzigalli

Appalto

Secchia

 - veicoli alimentati a benzina EURO 0 e EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva
91/542/CEE e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0 e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
 - veicoli diesel EURO 0 ed EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 94/12 CE e successive o alla direttiva 96/69 CE e successive;
 - ciclomotori e motocicli EURO 0 e EURO 1, non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
 - nel periodo 01/01/2023 – 30/04/2023, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell’area dei centri abitati di Soliera, come da planimetrie costituenti gli allegati
- veicoli diesel EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive.

 

Dal 01/10/2022 al 30/04/2023, in tutto il territorio comunale:
- il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
La deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui al punto precedente, è prevista limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;
La deroga di cui al punto precedente è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

 

Le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l’anno:
- il divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
- l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
- il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all’art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;
- l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo. Sono esclusi dall’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2, art. 42 della L.R. 16/2017, gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti.

 

 

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