Il Governo ha prorogato, fino a lunedì 13 aprile 2020, le misure in vigore per il contenimento del contagio da Covid-19. Restano pertanto valide tutte le disposizioni previste nei precedenti decreti e ordinanze.
Disposizioni in vigore
- Dpcm 1 aprile 2020. Misure prorogate al 13 aprile 2020.
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Dcpm 22 marzo 2020. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. Disposizioni per le attività produttive industriali e commerciali. Divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
Allegato 1 al Dcpm del 22 marzo - Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo
- Dcpm 11 marzo 2020 valido su tutto il territorio nazionale con disposizioni relative alle attività commerciali al dettaglio.
- Dpcm 8 marzo 2020 per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19.
- Dpcm 9 marzo, le disposizioni vengono estese su tutto il territorio nazionale con divieto di qualsiasi forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Circolare 15350/117 del Ministero degli Interni del 23 marzo esplicativa in tema di: Attività produttive industriali e commerciali, attività professionali; Spostamenti
- Decreto del Presidente della Giunta regionale del 14 marzo. Definisce ancor più nel dettaglio i provvedimenti introdotti dal Governo.
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Decreto del presidente della Giunta regionale n. 41 del 18 marzo 2020
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. -
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 21 marzo 2020
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione sanitaria della sindrome da COVID-19 che prevede:
1. chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.
2. Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, nei giorni festivi sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali.
3. Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. -
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49 del 25 marzo ha aggiornato le misure per il trasporto pubblico il contenuto del decreto n. 35 del 14 marzo.
Disposizioni sugli spostamenti fino al 13 aprile
Come previsto dal Dcpm del 22 Marzo
Divieto per tutti di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze. Viene cancellata la possibilità di rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza, prevista nel Dpcm dell’8 marzo, salvo che per i motivi che seguono.
Per queste motivazioni, in caso di controlli, puà essere compilata una "autodichiarazione resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia" - Modello di autodichiarazione, aggiornato al 26 marzo 2020
Comprovate motivazioni:
- lavoro
- salute
- assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art.1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020)
- situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere)