Si rende noto che, ai sensi dell'art. 15 comma primo della Legge 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dal 1° GENNAIO 2012 è fatto DIVIETO alla Pubblica Amministrazione (Stato, Regioni, Province, Comuni, Asl, Camere di Commercio, Prefettura, Questura, INPS, Agenzia delle Entrate, del territorio, Scuole, ecc...) e ai gestori di pubblici servizi (quali ad esempio: Edison, Enel, Poste Italiane per il servizio postale, Hera, ecc.) RICHIEDERE a cittadini e imprese CERTIFICATI o ATTI contenenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione o RILASCIARE CERTIFICATI da ESIBIRE ad altre Pubbliche Amministrazioni.
Nei rapporti con gli uffici pubblici e/o con i privati gestori di pubblici servizi, i CERTIFICATI sono completamente ELIMINATI e sono sempre SOSTITUITI dalla presentazione delle AUTOCERTIFICAZIONI e/o DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'.
La mancata accettazione di tali dichiarazioni presentate dai cittadini o la richiesta di certificati costituisce, per la Pubblica Amministrazione, VIOLAZIONE dei doveri d’ufficio.
Spetta infatti alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi acquisire d’ufficio le informazioni, i dati e i documenti oggetto delle dichiarazioni sostitutive oppure già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Pertanto, le certificazioni rilasciate dagli uffici comunali in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra i privati. Cio’ premesso, a partire dal 1° gennaio 2012 i certificati che verranno rilasciati da questo servizio (anagrafe - stato civile - elettorale - leva ) saranno validi ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra i privati e recheranno, a pena di NULLITA’, la seguente dicitura:
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
I cittadini possono utilizzare l’autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle.
Si rende altresì noto che, a seguito dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 41 del citato dPR n. 445/2000, dal 01 gennaio 2012 i certificati anagrafici e di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile AVRANNO una validità di 6 mesi dalla data del loro rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore. Resta, invece, confermata la validità ILLIMITATA per i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni.
I modelli per rendere le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono di norma predisposti e messi a disposizione dei cittadini da ogni Pubblica Amministrazione.
L’autocertificazione è una dichiarazione, resa e sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, stato di famiglia, nascita, matrimonio, godimento dei diritti politici, esistenza in vita, titolo di studio, ecc.) o gli atti di notorietà:
è gratuita;
ha lo stesso valore dei certificati e la stessa validità temporale dei certificati che sostituisce;
le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi hanno l’obbligo di accettarla;
l’autocertificazione può essere utilizzata anche dai cittadini non appartenenti alla Unione Europea a condizione che siano legalmente residenti in Italia e qualora si tratti di comprovare stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici.