L’ordinanza nr.51 del 5 ottobre 2012, emanata dal Commissario alla ricostruzione e presidente della Regione Vasco Errani, stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico ed energetico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo (in edifici residenziali) che sono stati dichiarati inagibili con classificazione E, che hanno riportato danni significativi ma non eccessivamente gravi.
Il provvedimento è consultabile sul sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto nella sezione ‘Atti per la ricostruzione’.
Il contributo è concesso ai proprietari, agli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per la riparazione del danno ed il miglioramento sismico dell’edificio in cui presente almeno un’unità immobiliare destinata ad abitazione, nonché ai comodatari, agli assegnatari delle cooperative a proprietà indivisa. E’ concesso anche un contributo, pari al 50% del costo ammissibile ai proprietari di alloggi sfitti che si impegnano a locare l’abitazione.
Le domande debbono essere presentate – mediante modello e procedura informatica – da oggi fino al 30 marzo direttamente al sindaco del Comune dove è ubicato l’immobile danneggiato: la presentazione della domanda, completa dei documenti necessari, costituisce comunicazione di inizio lavori (equiparati ad interventi di manutenzione straordinaria) per le opere di riparazione e miglioramento sismico.
Il contributo è pari all’80% del costo ammissibile e riconosciuto. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra: il costo dell’intervento (come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale al lordo delle spese tecniche e dell’Iva se non recuperabile e l’importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 800 euro/mq più Iva (se non recuperabile) per la superficie complessiva dell’unità immobiliare fino a 120 metri quadrati.
Per le superfici eccedenti 120 mq e fino a 200 mq. il costo convenzionale si riduce a 450 euro a mq. più IVA se non recuperabile ed ulteriormente a 200 euro a mq. più Iva se non recuperabile per le superfici eccedenti i 200 mq. Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell’unita immobiliare, più la superficie accessoria delle pertinenze, più la quota parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza.
Previsti dall’ordinanza anche la possibilità di incremento del costo convenzionale per particolari edifici (ad esempio quelli dichiarati di interesse culturale, vincolati, sottoposti al vincolo paesaggistico), per gli interventi di efficientamento energetico.