Il servizio è erogato presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico, in via Garibaldi n. 48
Il tesserino viene rilasciato dai Comuni ai cittadini residenti, e dalle Province ai cittadini stranieri e agli italiani residenti all'estero.
Procedura
Il richiedente deve presentarsi allo sportello di persona, con un documento d'identità valido.
Il tesserino è rilasciato esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune da aprile al 30 marzo dell'anno successivo, alle condizioni di seguito elencate:
1) PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI O DI UNA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, DALLA QUALE RISULTI:
- il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia con l’indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio;
- il possesso del versamento annuale della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1, della legge 157/92 in corso di validità;
- il possesso del versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della legge 157/92 in corso di validità;
- di aver provveduto a comunicare alla Provincia di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell’art. 34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata.
Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l’interessato deve altresì dichiarare:
- di possedere il versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali e altri Tributi in corso di validità (N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza);
- gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria 2017/2018;
- di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA;
Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l’interessato deve dichiarare:
- di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria.
2) RICONSEGNA DEL TESSERINO RELATIVO ALL’ULTIMA STAGIONE VENATORIA SVOLTA, a norma dell’art. 39, comma 1, lettera b) della L.R. 8/94 e successive modifiche.
- A norma di legge il cacciatore deve restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell’esercizio dell’attività venatoria annuale e comunque non oltre il 15 aprile 2018.
- Sono accettati e registrati tesserini anche oltre tale data ma il cacciatore incorre in sanzioni.
- In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla stagione venatoria 2018/2019 a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell’avvenuto smarrimento o deterioramento all’autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri.
3) FIRMA DEL CACCIATORE sulla lista dei cacciatori del Comune.
Costo
gratuito
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