Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 06/05/2021

 

Visto il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione Comunale ha disposto il differimento al 31 luglio 2021 del termine di scadenza per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale di cui alla Legge 160/2019 commi 816 e 837 ed in particolare:

 

- Canone unico comma 816 Legge 160/2019 – componente esposizione pubblicitaria: Limitatamente all’anno 2021 la scadenza per il versamento del Canone è differita al 31 luglio. Qualora il Canone sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali che per l'anno 2021 risultano avere le seguenti scadenze: 31 luglio (scadenza termine versamento prime due rate), 30 settembre e 31 dicembre.

 

- Canone unico comma 816 Legge 160/2019 - componente occupazione permanente suolo: Limitatamente all’anno 2021 la scadenza per il versamento del Canone è differita al 31 luglio. Qualora il Canone sia di importo superiore ad € 250,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali che per l'anno 2021 risultano avere le seguenti scadenze: 31 luglio (scadenza termine versamento prime due rate), 30 settembre e 31 dicembre.

 

- Canone unico comma 816 Legge 160/2019 - componente occupazione temporanea suolo: Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio dell’autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso. Qualora il Canone sia di importo superiore ad € 250,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali che per l'anno 2021 risultano avere le seguenti scadenze: 31 luglio (scadenza termine versamento prime due rate), 30 settembre e 31 dicembre.

 

- Canone mercatale comma 837 Legge 160/2019 - soggetti titolari di posto fisso: Limitatamente all’anno 2021 la scadenza per il versamento del Canone (qualora eventualmente dovuto) è differita al 31 luglio. Qualora il Canone sia di importo superiore ad € 250,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali che per l'anno 2021 risultano avere le seguenti scadenze: 31 luglio (scadenza termine versamento prime due rate), 30 settembre e 31 dicembre.

 

- Invariata la scadenza al 30 aprile del termine di versamento prevista per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete.

 

 


 

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione Comunale ha introdotto agevolazioni con il Regolamento del Canone Unico per le OCCUPAZIONI SUOLO e per il CANONE MERCATALE.

 

OCCUPAZIONI SUOLO

Articolo 47 Regolamento Canone Unico - Agevolazioni COVID relative al solo anno 2021

 

1. In ragione della crisi epidemiologica che sta interessando l'intero territorio nazionale e tenuto conto delle misure restrittive adottate a livello nazionale/regionale per limitarne la diffusione, al fine di sostenere il tessuto economico del territorio si introducono – limitatamente all'anno 2021 – le seguenti misure agevolative:

 

a) esenzione del pagamento del canone relativo all’intero anno 2021 per le occupazioni di suolo realizzate da imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e alla Legge Regionale n° 14 del 26/07/2003;

 

b) esenzione dal pagamento del canone relativo all’intero anno 2021 per le occupazioni di suolo realizzate da attività artigianali che vendono per asporto e che effettuano il consumo sul posto (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio,...);

 

c) esenzione dal pagamento del canone relativo all’intero anno 2021 per le occupazioni di suolo realizzate da attività commerciali/artigianali in sede fissa e su aree pubbliche in strutture fisse (chioschi) per vendita merce/esposizione merce/spazi di attesa per la clientela;

 

d) esenzione dal pagamento del canone relativo all’intero anno 2021 per le occupazioni di suolo realizzate con riferimento ad installazioni dello spettacolo viaggiante (a titolo esemplificativo reti elastiche, gonfiabili, giostre, ecc.);

 

2. Le misure agevolative sopra indicate trovano applicazione con riferimento alle fattispecie ed ai periodi dell’anno per i quali l’esonero non risulti disposto da provvedimenti statali ancorché adottati successivamente all'approvazione del presente regolamento.

 

3. Le misure introdotte operano sia con riferimento alle occupazioni di suolo già oggetto di precedente autorizzazione/concessione sia con riferimento alle nuove occupazioni di suolo ivi compresi gli eventuali ampliamenti necessari a garantire il distanziamento sociale.

 

4. Le agevolazioni introdotte dal Comune con il presente articolo – fatto salvo quindi eventuali agevolazioni previste da norma statale - si applicano solo ai soggetti che alla data del 30/04/2021 risultano in regola con il pagamento della COSAP eventualmente dovuta relativa all’anno 2020.

 

 

 

CANONE MERCATALE

Articolo 63 Regolamento Canone Unico - Agevolazioni COVID relative al solo anno 2021

 

1. In ragione della crisi epidemiologica che sta interessando l'intero territorio nazionale e tenuto conto delle misure restrittive adottate a livello nazionale/regionale per limitarne la diffusione, al fine di sostenere il tessuto economico del territorio si introduce – limitatamente all'anno 2021 – la seguente misura agevolativa:

 

- esenzione dal pagamento del canone mercatale fino al 31 dicembre 2021 per tutte le occupazioni di suolo realizzate da operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche su posteggio ed in forma itinerante ivi compresi i cosiddetti “spuntisti”, nonché dai produttori agricoli; tale agevolazione spetta per l'occupazione effettuata per lo svolgimento di tutti i mercati che si tengono sul territorio comunale.

 

2. La misura agevolativa sopra indicata trova applicazione con riferimento alle fattispecie ed ai periodi dell’anno per i quali l’esonero non risulti disposto da provvedimenti statali ancorché adottati successivamente all'approvazione del presente regolamento.

 

3. L’agevolazione introdotta dal Comune con il presente articolo – fatto salvo quindi eventuali agevolazioni previste da norma statale - si applica solo ai soggetti che alla data del 30/04/2021 risultano in regola con il pagamento della COSAP eventualmente dovuta relativa all’anno 2020.

 

 

Per verificare la propria posizione contattare lo Sportello del gestore ICA.

 

 


D.L. 28/10/2020, n. 137

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ART. 9-ter. Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio

 

[…]

 

2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

 

[…]

 

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