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Venerdì, 19 Aprile 2019

Il servizio è erogato presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico, in via Garibaldi n. 48

 

Iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione (cani, gatti, furetti)

La Regione Emilia Romagna ha istituito l'Anagrafe Regionale degli animali d'affezione - ARAA - presso cui devono essere registrati obbligatoriamente tutti i cani presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, ed è basata su un sistema di identificazione a microchip elettronico sottocutaneo. In tale banca dati sono registrati anche i gatti e i furetti identificati ai fini del rilascio del Passaporto Europeo e i gatti identificati mediante microchip su richiesta del proprietario.

Il sistema di identificazione a microchip risulta particolarmente utile in caso di smarrimento / ritrovamento o di furto, per prevenire il randagismo e scoraggiare l'abbandono di animali.

 

Procedura

  • Iscrizione all'anagrafe:  Il proprietario dell’animale deve presentarsi (senza l’animale), allo sportello di anagrafe canina del suo Comune di residenza e quì effettuare l’iscrizione. Contestualmente viene consegnato il microchip che deve esssere impiantato da un veterinario. Per animali di razza occorre portare con se il pedigreé se in possesso.
  • Se il cane è già tatuato, occorre provvedere all'inserimento del microchip esclusivamente nel caso in cui il tatuaggio risulti illeggibile.

 

Presso lo stesso sportello è altresì possibile dichiarare: 

  • morte, cessione definitiva e cambio di residenza dell'animale: entro 15 giorni dall'accaduto
  • smarrimento e sottrazione dell'animale: entro 3 giorni dall'accaduto

 

Scadenze

  • L'iscrizione all'Anagrafe deve essere effettuata entro 30 giorni dalla nascita del cane o da quando il proprietario ne è venuto in possesso.
  • Il microchip deve essere applicato entro 30 giorni dall'iscrizione all'Anagrafe.

Il mancato rispetto degli obblighi di legge previsti per l'iscrizione e per la mancata denuncia degli altri eventi della vita del cane comporta l'applicazione di sanzioni amministrative variabili fra € 57,65 e € 232,41.

 

Costo

  • € 6,00 all'atto dell'iscrizione anagrafica, con consegna del microchip

 

Registrazione tramite veterinari/liberi professionisti accreditati

È possibile effettuare la registrazione dell’animale anche presso:

  • un medico veterinario accreditato che registrerà e identificherà direttamente l’animale;
  • i Servizi Veterinari dell'AUSL competenti per territorio.

L'elenco è reperibile sul sito www.anagrafecaninarer.it)

 

Informazioni utili

La registrazione dei cani nelle banche dati regionali, che confluiscono in quella nazionale, è un obbligo previsto dalla legge n. 281 del 1991 (Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo).

La semplice iscrizione di gatti e furetti nelle anagrafi regionali è invece su base volontaria, se non si ha la necessità di acquisire il passaporto.

Il Comando di Polizia locale e il canile comunale sono dotati di un dispositivo di lettura di microchip.

 

Passaporto

Per gli spostamenti di cani, gatti e furetti accompagnati dal loro proprietario o da una persona che ne assume le responsabilità per conto del proprietario durante un viaggio tra gli Stati membri, il Regolamento (CE) 998/2003 prevede la necessità della identificazione degli animali (tramite un tatuaggio oppure tramite un sistema elettronico di identificazione (microchip o trasponditore) ed il possesso di uno specifico passaporto individuale (documento di identificazione dell'animale da compagnia) rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente.

Il passaporto è rilasciato dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale, su richiesta del proprietario. Il rilascio è subordinato alla preventiva iscrizione all'anagrafe canina (non solo di cani ma anche di gatti e furetti). In molti paesi europei, è vietato l'ingresso degli esemplari delle razze canine ritenute pericolose.

Il passaporto, deve contenere i dati anagrafici e l'elenco di tutte le vaccinazioni effettuate dall'animale, le visite mediche e i trattamenti contro le zecche e l'echinococco, il numero del microchip (oppure del tatuaggio).

 

Ulteriori informazioni

Regione Emilia-Romagna - Anagrafe Canina

Ministero della Salute - Cani, gatti e ...

Azienda USL Modena - DSP - Servizio Veterinario di Carpi

 

Normativa di riferimento

Legge regionale 27/2000 - Legge 281/1991

  • Delibera di Giunta Regionale n. 139 del 07.02.2011 avente ad oggetto DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DEI MICROCHIP DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI CANI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
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Sabato, 20 Aprile 2019

Il servizio è erogato presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico, in via Garibaldi n. 48

Il tesserino viene rilasciato dai Comuni ai cittadini residenti,  e dalle Province ai cittadini stranieri e agli italiani residenti all'estero.

 

Procedura

Il richiedente deve presentarsi allo sportello di persona, con un documento d'identità valido.

 

Il tesserino è rilasciato esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune da aprile al 30 marzo dell'anno successivo, alle condizioni di seguito elencate:

 

1) PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI O DI UNA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, DALLA QUALE RISULTI:

  • il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia con l’indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio;
  • il possesso del versamento annuale della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1, della legge 157/92 in corso di validità;
  • il possesso del versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della legge 157/92 in corso di validità;
  • di aver provveduto a comunicare alla Provincia di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell’art. 34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata.

 

Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l’interessato deve altresì dichiarare:

  • di possedere il versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali e altri Tributi in corso di validità (N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza);
  • gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria 2017/2018;
  • di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA;

 

Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l’interessato deve dichiarare:

  • di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria.

 

2)  RICONSEGNA DEL TESSERINO RELATIVO ALL’ULTIMA STAGIONE VENATORIA SVOLTA, a norma dell’art. 39, comma 1, lettera b) della L.R. 8/94 e successive modifiche.

  • A norma di legge il cacciatore deve restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell’esercizio dell’attività venatoria annuale e comunque non oltre il 15 aprile 2018.
  • Sono accettati e registrati tesserini anche oltre tale data ma il cacciatore incorre in sanzioni.
  • In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla stagione venatoria 2018/2019 a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell’avvenuto smarrimento o deterioramento all’autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri.

 

3) FIRMA DEL CACCIATORE sulla lista dei cacciatori del Comune.

 

Costo

gratuito

 

Notizie Utili

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/come-fare-per/gestione-rilascio-tesserini-regionali-di-caccia

 

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