Quando nasce un bambino l’evento deve essere denunciato all’ufficiale di stato civile per consentire che venga registrato l’atto di nascita ed il bambino sia iscritto nei registri anagrafici del Comune di residenza dei genitori.
Chi può effettuare la denuncia
- uno dei genitori, se coniugati
- entrambi i genitori se non coniugati
- il solo genitore che riconosce il figlio
Se i genitori hanno un'età inferiore ai 16 anni devono avere l'autorizzazione del giudice tutelare.
Dove
La denuncia di nascita può essere presentata alternativamente, a scelta del genitore:
- Nell'ospedale dove è avvenuto il parto
- Presso l’ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita
- Presso l’ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori
Entro quanto tempo effettuare la denuncia
La denuncia di nascita deve essere effettuata tassativamente:
- entro i 3 giorni successivi alla data di nascita se la denuncia è fatta direttamente nell'ospedale nel quale è avvenuto il parto;
- entro i 10 giorni successivi alla data di nascita se la denuncia viene fatta presso l'ufficio di stato civile del Comune di nascita del bambino o di residenza dei genitori. Se il 10° giorno è festivo la denuncia può essere effettuata il giorno successivo.
Documentazione necessaria
Al momento della denuncia il genitore deve essere in possesso della seguente documentazione:
- attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
- dichiarazione sostitutiva di avvenuto parto, per chi non ha ricevuto assistenza sanitaria;
- documento di riconoscimento
Scelta del doppio cognome
Se i genitori intendono di comune accordo attribuire al neonato o alla neonata ambedue i loro cognomi possono farlo presentandosi insieme all'ufficio per fare la richiesta contestualmente alla denuncia di nascita.
Senza questa specifica richiesta, al bambino o alla bambina sarà attribuito il solo cognome paterno.
Si precisa che, nel caso sia un unico genitore a fare il riconoscimento al momento della denuncia di nascita il cognome attribuito sarà quello di questo genitore.
Normativa di riferimento: DPR 396/2000; Codice Civile