IMU 2023
Guida all'IMU di cui alla L.160/2019
La Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019, n. 160, con decorrenza dal 01.01.2020), ha disposto l’unificazione di TASI e IMU mantenendo struttura e “impostazione fiscale” dell’IMU.
Scadenza versamenti IMU
Sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:
Il 16 GIUGNO 2023 scade il termine per versare l'ACCONTO IMU per l’anno 2023
Il 18 DICEMBRE 2023 scade il termine per versare il SALDO IMU per l’anno 2023
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso”.
CALCOLO IMU
Calcolo IMU anno 2023 e stampa del modello di pagamento F24
E' possibile pagare il modello F24 direttamente mediante i servizi di home banking, presso gli uffici postali e gli sportelli bancari senza spese di commissione.
Fabbricati inagibili da sisma del 20-29 maggio 2012
Con ordinanza n.8 del 17/03/2021 la Regione Emilia Romagna ha ridefinito il perimetro dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Il Comune di Soliera è stato escluso dal nuovo perimetro pertanto, a partire dal 01/01/2022, gli immobili inagibili da sisma del 20-29 maggio 2012 saranno soggetti all’Imposta Municipale Propria con l’abbattimento del 50% come previsto dalla Legge 160/2019 art. 1, comma 747, lettera b).
Contratti di locazione a canone concordato L.431/1998 - Attestato di rispondenza
Per usufruire dell’aliquota agevolata e/o del 25% di riduzione per i contratti stipulati a partire dal 1/1/2018 è necessaria l'attestazione di rispondenza del contratto sottoscritta da una delle organizzazioni (dei proprietari o degli inquilini) che hanno firmato l'accordo con il Comune.
Unità immobiliari possedute da residenti all'estero
Legge 30/12/2020 n. 178, art. 1, Comma 48
A partire dall'anno 20211 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
1Per l'anno 2022 opera la riduzione IMU prevista dall'art. 1, comma 743, L. 30 dicembre 2021, n. 234.